Il termine per l'inizio dei lavori non può superare il periodo di un anno dalla data della concessione edilizia.
Il termine per l'ultimazione dei lavori, dell'abitabilità e dell'uso dell'edificio oppure dell'opera, non può superare il periodo di tre anni.
Il termine per l'inizio dei lavori e il termine per l'ultimazione degli stessi possono essere prorogati solo con provvedimento fondato e per causa di circostanze non riconducibili alla volontà del titolare che si sono manifestati durante l'esecuzione dei lavori e li hanno decelerato.
La validità della concessione edilizia non può superare la validità di un anno. Nel caso che i lavori non vengono iniziati entro tale termine, l'interessato deve inoltrare una domanda per il rinnovo della concessione edilizia.
Il modulo e le informazioni sulla documentazione necessaria per il rilascio della licenza d'uso può essere ritirata nell'ufficio tecnico comunale. Per tale si può prendere visione anche del modulo download sotto elencato.
Nuovi edifici o edifici ristrutturati non possono essere utilizzati oppure abitati prima del rilascio della licenza d'uso ai sensi dell'art. 131 della L.P. 11.08.1997, n. 13 n.t.v.